venerdì 1 marzo 2013

LAVORATORIIIII



Non è finito l'entusiasmo delle votazioni che già si riversa sul popolo dei lavoratori , questa volta 3 milioni di e trecentomila statali, la scure antidemocratica del decreto frena popolo che avvicinerà i  dipendenti pubblici sempre di più alle soglie della povertà.
Il decreto stabilisce il congelamento degli stipendi e per i lavoratori della Scuola nessuno scatto di anzianità prorogando di fatto per l'anno in corso le disposizioni contenute nel decreto 78 del 2010 secondo cui "per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti"
Nel decreto si legge  "Non si dà luogo - si legge nel provvedimento - , senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche". "non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011".potere d'acquisto inesistente a cui si aggiunge un'azione di assoluta antidemocraticità dal momento che un governo in scadenza non può emanare un decreto 

Tale provvedimento determina due elementi di illegittimità prima di tutto non si tiene conto della sentenza della Consulta 223 del 2012, in base alla quale è stato stabilito che nei confronti dei magistrati, e per analogia di tutti i dipendenti pubblici, non può essere ascrivibile avviare il blocco contrattuale, nemmeno in via eccezionale. I giudici hanno infatti spiegato che la irrecuperabilità del diritto allo stipendio equo lede gli articoli 1, 36 e 39 della Costituzione viene negato il diritto alla retribuzione al lavoro, da conferire inderogabilmente in modo proporzionale all’attività svolta.
 Inoltre si tratta di un provvedimento unilaterale che viola il confronto con i sindacati.
Ad aggravare la decurtazione dei diritti stipendiali il blocco della indennità di vacanza contrattuale, prevista nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione in mancanza di contratto del lavoro   in caso di ritardo Si legge nel Protocollo: "L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori”.
Insomma uno scenario sempre più vicino a quello greco, con stipendi che hanno perso e perderanno vertiginosamente il loro potere d'acquisto.

Adele Dentice

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