martedì 22 marzo 2011

LA SCUOLA E' APERTA A TUTTI - I parte



L'Istruzione rende uguali , si può nascere sani o malati ricchi o poveri , ma l’istruzione , la formazione ci fa uguali e liberi, la Costituzione negli articoli 33 e 34 , ha voluto disciplinare questi principi, in particolare il primo comma dell’art.34 afferma che la scuola è aperta a tutti , un principio del genere rappresenta l'essenza della democraticità della politica scolastica dello Stato italiiano. In modo superficiale in questa formula di apertura si può cogliere semplicemente un diritto all'iscrizione scolastica, ma al di la della prima semplice lettura questa formula è rappresentativa del diritto ad ottenere un'istruzione adeguata, necessaria alla formazione della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali

al comma 3 dell’art 33 con la formula “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”, La Repubblica deve garantire a tutti l’accesso alla scuola statale di ogni ordine evitando inutili sprechi , ma considerando l’istruzione e la formazione un investimento per lo sviluppo sociale e democratico del paese

Il che non significa che l’istruzione sia solo prerogativa dello Stato anche Enti privati possono diffondere il sapere basta che non ci siano aggravi per le finanze pubbliche, né sotto forma di contributo diretto o indiretto, né sottoforma di sussidi alle famiglie, né all’atto della istituzione né successivamente ad essa e neppure sotto forma di una minore entrata, tramite un’eventuale detassazione; e ciò perchè tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili devono essere destinate all’istruzione scolastica statale.

Al fine di garantire la parità giuridica di tutt gli studenti taliani nel comma 4 art 34 si sancisce che “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” .

l’Attualizzazione tardiva dei principi costituzionali –Scuola media unica e Decreti Delegati


l’ATTUALIZZAZIONE dei principi d democrazia e uguaglianza espressi dalla Carta Costituzionale dovrà aspettare addirittura il 1962 per ottenere, con la L. n. 1859 del 31/12/1962 l’eliminazione della vergognosa e classista distinzione tra scuola media e scuola di avviamento professionale, con l’introduzione nella scuola media unica.
Però la svolta verso una graduale affermazione dei principi costituzionali si realizzerà negli anni 70, in particolare con i “Decreti Delegati” del 1974 che tenteranno di trasformare il sistema scolastico da una struttura amministrativa, centralista e gerarchizzata, in un sistema di istituzione articolata nel territorio ed organizzata in modo partecipato ai diversi livelli, rendendo paritario il ruolo delle diverse componenti della scuola Dirigenza, Docenti, Studenti Genitori ATA.
I Decreti Delegati hanno rappresentato la volontà di strutturare un sistema scolastico atto ad interagire concretamente con il territorio, ma nel tempo stesso continua a mantenere l’impostazione di una scuola nazionale e non localista , ma soprattutto vene difeso il principio della libertà di insegnamento ; i docenti non erano più gli esecutori delle direttive dei superiori gerarchici, ma soggetti che, unitamente agli altri soggetti che operano nella scuola (personale direttivo, personale ATA, genitori e studenti), partecipano al governo della scuola.
Questo tentativo di profonda trasformazione dell’ordinamento scolastico che aveva suscitato molte aspettative e mobilitato centinaia di genitori, studenti ecc. ben presto è fallito per tante ragioni (inadeguatezza dei mezzi finanziari per dare concretezza alle decisioni, ambiguità di talune disposizioni molto spesso contraddette da disposizioni preesistenti che si continuavano ad applicare, la permanenza della struttura amministrativa gerarchizzata ); ma soprattutto è mancato un forte sostegno da parte delle organizzazioni politiche ed associative con la conseguenza che soprattutto i genitori che, con entusiasmo si erano impegnati, si sono sentiti abbandonati e piano piano si sono allontanati e hanno perso fiducia
In realtà le forze politiche democratiche hanno sempre creduto poco ad una forma di gestione, demandata alla scuola e la prova si è avuta con i governi di centro-sinistra che hanno reintrodotto forti elementi di gerarchizzazione incompatibili con un governo democratico della scuola (la dirigenza scolastica e la privatizzazione del rapporto di pubblico.impiego. anche per la scuola !!). A dare il colpo di grazie sono stati gli anni 80 e 90 e l’affermarsi del neo-liberismo e di una sinistra che in nome del Modernismo ha fatto propri principi come lo statalismo di tradizione ideologica di destra e l’immissione della scuola nel mercato trasformandola da servizio pubblico ad azienda al servizio del privato secondo le indicazioni della EART potente associazione degli industriali europei

Non è un caso che nel 1995 (giugno) si riunirono molti di coloro che oggi militano nel PD per elaborare il documento “Una nuova idea per la scuola” documento che, in barba ai principi costituzionali espressi negli articoli 33 e 34 , abbatte la distinzione tra scuola pubblica e privata incoraggiando la competizione tra i due sistemi“ Si deve pensare a un sistema formativo pubblico, nazionale ed unitario, del quale partecipano scuole statali e non statali che accettino e pratichino l'impegno di formare i giovani secondo i valori costituzionali, secondo gli obiettivi generali stabiliti dallo Stato e con un preciso sistema di valutazione”.

La Costituzione Snaturata Prodi Berlinguer Bassanini

Sarà l’ equivoca autonomia scolastica a disapplicare i principi dell costituzione in ambito scolastico , cristallizzando elementi che verranno ampiamente disciplinati da tutti i governi di destra e sinistra, il cui obiettivo comune è stato quello di aziendalizzare la scuola , mettendola nel mercato, stravolgendone l’essenza di servizio pubblico, ricomponendo immediatamente il modello gerarchico e procedendo speditamente verso la privatizzazione del rapporto del lavoro

Contraddizioni legge 59 art 21 e decreti applicativi

L’art. 21 della L.59 /97 al primo comma, prevede l’autonomia delle istituzioni scolastiche all’interno del “processo di realizzazione dell’autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo”, ma i decreti attuativi non hanno rispettato il principio espresso dalla stessa legge. Se analizziamo il D.P.R. n. 275/99, notiamo che la volontà del legislatore è quella di realizzare un’autonomia – decentramento nell’ambito di un sistema fortemente ministeriale contraddicendo così non solo il principio dell’ autonomia espresso dall’art.1 comma 1 della legge 59 , quanto anche il principio costituzionale della libertà d’insegnamento, poiché viene limitato il valore del POF , il documento identitario delle singole scuole (l’art 3) ,attribuendo al Ministro ( art. 8) competenze rilevanti di indirizzo culturale con conseguente ruolo preminente nel governo della scuola, ( comma 1 lett. A-h) definendo obiettivi, standars , indirizzi di valutazione ecc

L’anomalia del Dirigente scolastico e la privatizzazione del rapporto d lavoro del personale docente
La dirigenza scolastica viene disciplinata dall’art 21 comma 16 della L.59 /99 e attuata dal D.Lgs 6 marzo 1998 n. 59 (trasfuso nel D. Lgs. n. 165/01)
La nuova figura del dirigente scolastico risulta in conciliabile con la libertà di insegnamento del personale docente perché, se è pur vero che il ruolo del dirigente rimane ancora condizionato per via dei Decreti delegati dagli organi collegiali (D.P.R. n. 416/74 trasferito nel D. Lgs. n. 297/9) , con l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/01 viene reintrodotto il modello organizzativo piramidale preesistente i decreti delegati limitando fortemente la libera attività del docente in quanto dipendente da un potere sovraordinato, ma soprattutto la parità degli organi collegiali diventa fittizia se uno dei componenti (il dirigente) si pone in una posizione di sovraordinarietà


La legge di “parità” (L. n. 62/00)e gli “oneri per lo Stato”
“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali”.
Con questa norma vene definitivamente superato il dualismo tra sistema scolastico statale e scuole non statali, introducendo un unico sistema che include scuole statali, Enti locali e private paritarie.
e si riconosce la scuola privata come servizio pubblico, facendo crollare il principio espresso nell’art 33 “senza oneri per lo Stato”, prevedendo due tipi di finanziamenti uno indiretto con borse di studio e bonus e un altro diretto, tramite le finanziarie.
La contraddizione o meglio la violazione della Costituzione si incentra su due elementi sostanziali di principio, in primo luogo la gestione e la proprietà è e rimane comunque privata , ma soprattutto la violazione si sostanzia nella tendenza o appartenenza degli istituti privati che limitano, fortemente il pluralismo educativo-culturale e la libertà d’insegnamento poiché sia i docenti che le famiglie devono tener conto del progetto educativo della scuola , a cui si devono adeguare , snaturando completamente i principi di democrazia e uguaglianza insiti nelle ragioni stesse della Carta Costituzionale

Adele Dentice

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